(1) Ciascuna Parte Contraente accordera' agli investimenti, una volta approvati, e ai redditi da investimento degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai redditi da investimento degli investitori di qualsiasi Paese terzo. (2) In conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte contraente accordera' agli investimenti una volta approvati ed ai redditi da investimento degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai redditi da investimento dei suoi investitori. (3) In relazione alla gestione, direzione, uso, godimento o destinazione degli investimenti, o ai mezzi per garantire a detti investimenti i loro diritti, quali trasferimenti ed indennizzo, o alle altre attivita' a cio' connesse nel proprio territorio, ciascuna Parte contraente accordera' agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole del trattamento che accorda ai propri investitori o agli investitori dei Paesi terzi, quale che sia il piu' favorevole. (4) Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3 del presente Articolo non dovranno, tuttavia, essere applicate ai privilegi concessi da ciascuna delle due Parti contraenti agli investitori di un Paese terzo in virtu' della loro propria partecipazione o associazione ad una Unione doganale, ad una unione economica, ad un mercato comune o ad un'area da libero scambio. (5) Il trattamento concesso ai sensi del presente Articolo non dovra' applicarsi ai vantaggi che ciascuna delle due Parti contraenti accorda agli investitori dei Paesi terzi in virtu' di accordi per evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;13~accordo-art3 · fonte del testo

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