della Convenzione 1. Verra' istituito un Comitato a carattere consultivo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte Contraente designera' un rappresentante per tale Comitato consultivo. Ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potra' farsi rappresentare da un osservatore con voto consultivo. 3. Il Comitato consultivo esaminera' ogni proposta che gli verra' sottoposta da una delle Parti Contraenti al fine di facilitare o di migliorare le condizioni di applicazione della Convenzione nonche' ogni proposta di modifica della presente Convenzione. 4. I pareri e le raccomandazioni del Comitato consultivo verranno adottati a maggioranza dei membri del Comitato: tuttavia le proposte di modifica della Convenzione verranno adottate all'unanimita' dai membri del Comitato. 5. I pareri, le raccomandazioni e le proposte del Comitato consultivo sopramenzionate verranno inviate al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che decidera' sul seguito da dar loro. 6. Il Comitato consultivo sara' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa e si riunira', di regola, almeno una volta ogni due anni ed inoltre su iniziativa del Comitato dei Ministri o di almeno due Parti Contraenti; il Comitato si riunira' anche su richiesta di una Parte Contraente qualora vengano applicate le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 12. 7. Il Comitato consultivo redigera' periodicamente, per il Comitato dei Ministri, un rapporto contenente le informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio delle Parti e relative alle materie contemplate dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art33 · fonte del testo

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