della Convenzione 1. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data del suo ricevimento. 2. Non potra' essere effettuata nessuna denuncia prima della scadenza di un termine di cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti della Parte Contraente interessata. 3. Ciascuna Parte Contraente che cessa di essere Membro del Consiglio d'Europa cessa di essere Parte alla presente Convenzione sei mesi dopo la data in cui ha perso la sua qualita' di Stato membro.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art37 · fonte del testo

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