medico e di attitudine professionale 1. Il reclutamento degli eventuali lavoratori migranti puo' essere preceduto da un esame medico e di attitudine professionale. 2. L'esame medico e l'esame di attitudine professionale devono poter stabilire se il lavoratore migrante risponde alle condizioni di sa- lute e alle attitudini tecniche necessarie al lavoro offerto e stabilire che per lo stato di salute di detto lavoratore non presenta pericoli per la salute pubblica. 3. Le modalita' di rimborso delle spese relative all'esame medico e di attitudine professionale verranno regolate, se del caso, nel quadro di accordi bilaterali, in modo che tali spese non siano a carico del lavoratore migrante. 4. Il lavoratore migrante in possesso di una richiesta di lavoro nominativa potra' essere sottoposto ad esame di attitudine professionale solo su richiesta del datore di lavoro, salvo nei casi di frode.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art3 · fonte del testo

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