1. Se un lavoratore migrante perde il posto di lavoro per motivi indipendenti dalla sua volonta', soprattutto in caso di disoccupazione o di lunga malattia, l'autorita' competente dello Stato d'accoglimento facilitera' il suo reimpiego secondo le disposizioni legislative o regolamentari in vigore in detto Stato. 2. A tal fine, lo Stato ospite favorira' i provvedimenti necessari ad assicurare, per quanto possibile, la riabilitazione e la rieducazione professionale di detto lavoratore migrante, purche' manifesti l'intenzione di continuare a lavorare nello Stato d'accoglimento.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art25 · fonte del testo

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