di reclutamento 1. Il reclutamento degli eventuali lavoratori migranti avviene o per richiesta nominativa o per richiesta non nominativa e in quest'ultimo caso deve essere fatta tramite l'organo ufficiale dello Stato d'origine, se detto organo esiste, e, se del caso, tramite l'organo ufficiale dello Stato d'accoglimento. 2. Le spese amministrative relative al reclutamento, all'ingresso ed al collocamento, qualora avvengano tramite un organo ufficiale, non dovranno essere a carico del lavoratore migrante.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art2 · fonte del testo

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