1. Qualsiasi azione relativa al trasporto di merci via mare in virtu' della presente Convenzione si prescrive qualora non sia stato avviato nel termine di due anni un procedimento giudiziario o arbitrale. 2. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il vettore ha consegnato le merci o parte di esse, o, se le merci non sono state consegnate, dal giorno in cui avrebbero dovuto esserlo. 3. Il giorno indicato quale giorno di decorrenza del termine di prescrizione non e' compreso nel termine. 4. La persona cui un reclamo e' stato inoltrato puo' in qualunque momento durante il termine di prescrizione protrarre il termine stesso con una dichiarazione rivolta per iscritto all'autore del reclamo. Il termine puo' essere nuovamente protratto con una o piu' altre dichiarazioni. 5. Un'azione di regresso potra' essere esercitata da persona che figuri responsabile anche dopo lo scadere del termine di prescrizione previsto nei precedenti paragrafi, purche' entro il termine fissato dalla legge dello Stato in cui l'azione giudiziaria e' stata promossa. Tuttavia, tale termine non potra' essere inferiore a 90 giorni a partire dalla data in cui chi esercita l'azione di regresso ha composto il reclamo o ha ricevuto notifica della citazione.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art20 · fonte del testo

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