Art. 3 (Protocollo)
1. Le Parti creeranno, per quanto possibile, delle aree protette e si adopereranno per assicurarne la protezione e, se del caso, il risanamento, nel piu' breve termine. 2. Dette aree verranno create al fine di salvaguardare in particolare:
- a)i luoghi che presentino un valore biologico ed ecologico, la diversita' genetica delle specie, nonche' livelli soddisfacenti per la loro popolazione, le loro zone di riproduzione e i loro habitat, i tipi rappresentativi di ecosistemi e i processi ecologici;
- b)i luoghi che rivestano una importanza particolare in quanto luoghi d'interesse scientifico, estetico, storico, archeologico, culturale od educativo.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
