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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, contenente norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra, con la seguente modificazione:
[8]L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
[9]«Gli ordini di pagamento delle indennita' non riscosse entro sei mesi dalla notificazione, che ne sara' fatta o rinnovata al danneggiato dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono annullati e le relative partite vengono inscritte presso le competenti intendenze di finanza in apposito registro cronologico.
[10]«Sono altresi' inscritte nello stesso registro cronologico:
- a)le indennita' non riscosse, e gia' costituite in depositi presso la Cassa depositi e prestiti, i quali vengono all'uopo svincolati e le somme corrispondenti versate in tesoreria con imputazione al bilancio della entrata dello Stato. Le obbligazioni delle Venezie, che costituiscono i depositi, saranno restituite alla Direzione generale del Debito pubblico;
- b)le indennita' liquidate, per le quali non siano presentati, entro sei mesi dalla richiesta degli intendenti di finanza, i documenti giustificativi per il pagamento.
[11]Al pagamento delle indennita' inscritte nel registro cronologico suddetto si provvede in seguito a richiesta degli aventi diritto, previo accertamento, da parte dell'Intendenza di finanza, delle condizioni stabilite dalle leggi sui danni di guerra.
[12]Le indennita' non riscosse entro cinque anni dalla data di inscrizione delle singole partite nel detto registro cronologico, sono devolute all'Erario».
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 13 gennaio 1936 - Anno XIV
[15]Vittorio Emanuele.
[16]Mussolini - Solmi - Di Revel.
[17]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009
