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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]- E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile italiana, con le seguenti modificazioni:
[8]Il primo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
[9]«I rischi marittimi delle unita' della marina mercantile di bandiera italiana saranno coperti, per ogni nave, nei limiti delle somme eventualmente non assunte o che non sara' possibile coprire di assicurazione dalle Compagnie di assicurazione trasporti in base alla loro rispettiva potenzialita' e alla piu' ampia ripartizione dei rischi di navigazione della marina mercantile tra le compagnie medesime, mediante la riassicurazione di cui al seguente comma».
[10]Dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente:
[11]«Art. 4. - A parziale modifica della composizione del Comitato di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, sono chiamati a far parte del Comitato stesso:
[12]due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;
[13]due rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali, su designazione della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, di cui uno amministratore di compagnia di navigazione da passeggeri;
[14]un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, su designazione della Federazione nazionale fascista della gente del mare;
[15]un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni, su designazione della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici;
[16]un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni, su designazione della Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione».
[17]L'art. 4 diventa art. 5.
[18]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno' d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
[19]Data a Roma, addi' 30 aprile 1936 - Anno XIV
[20]VITTORIO EMANUELE
[21]MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI
[22]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 7 luglio 1936 al 16 dicembre 2009
