Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1936 al 16 dicembre 2009. 330 parole tolte, 20 parole aggiunte in 22 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: - E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1969, concernente l'assicurazione dei piroscafi della marina mercantile italiana, con le seguenti modificazioni:
tolto: Il primo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
tolto: «I rischi marittimi delle unita' della marina mercantile di bandiera italiana saranno coperti, per ogni nave, nei limiti delle somme eventualmente non assunte o che non sara' possibile coprire di assicurazione dalle Compagnie di assicurazione trasporti in base alla loro rispettiva potenzialita' e alla piu' ampia ripartizione dei rischi di navigazione della marina mercantile tra le compagnie medesime, mediante la riassicurazione di cui al seguente comma».
tolto: Dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente:
tolto: «Art. 4. - A parziale modifica della composizione del Comitato di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, sono chiamati a far parte del Comitato stesso:
tolto: due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;
tolto: due rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali, su designazione della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, di cui uno amministratore di compagnia di navigazione da passeggeri;
tolto: un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, su designazione della Federazione nazionale fascista della gente del mare;
tolto: un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni, su designazione della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici;
tolto: un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni, su designazione della Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione».
tolto: L'art. 4 diventa art. 5.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno' d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
tolto: Data a Roma, addi' 30 aprile 1936 - Anno XIV
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI
tolto: Visto, il Guardasigilli: SOLMI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1936-04-30;1264~art1 · fonte del testo
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