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In vista delle anormali condizioni dei traffici internazionali che ancora non consentono ai Governi delle Alte Parti contraenti di rinunciare alla facolta' di cui all'art. 10 del Trattato di commercio e navigazione, firmato a Roma il 23 marzo 1921, e' convenuto che le disposizioni contenute nell'annesso protocollo allegato C, saranno osservate, negli scambi fra i due Paesi, in sostituzione di quelle della Convenzione commerciale, stipulata fra le due Alte Parti contraenti nella stessa data suindicata, le quali cesseranno di avere effetto il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025

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