Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1926 al 9 maggio 2025. 270 parole tolte, 11 parole aggiunte in 12 capoversi.
Convenzione tolto: addizionale al Trattato fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1921.
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, desiderosi di assicurare agli scambi reciproci di prodotti del suolo e dell'industria fra i due Paesi le condizioni piu' favorevoli al loro sviluppo, hanno risoluto di concludere con questo scopo una Convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione concluso il 23 marzo 1921, e hanno nominati, a tale effetto, per loro plenipotenziari:
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia:
tolto: S. E. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno e per interim degli affari esteri;
tolto: Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
tolto: Il sig. Jan Dvoracek, Ministro plenipotenziario, capo della sezione economica al Ministero degli affari esteri;
tolto: Il sig. Francesco Peroutka, capo sezione al Ministero del commercio;
tolto: i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati su quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: I prodotti naturali o fabbricati originari e in provenienza dall'Italia, enumerati nella tariffa, allegato A, annessa alla presente Convenzione, non potranno essere sottoposti, alla loro importazione in Cecoslovacchia, a dazi maggiori di quelli stabiliti dalla detta tariffa.
tolto: I prodotti naturali o fabbricati, originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia, enumerati nella tariffa, allegato B, annessa alla presente Convenzione, non potranno essere sottoposti, alla loro importazione in Italia, a dazi e coefficienti maggiori di quelli stabiliti dalla detta tariffa.
tolto: Queste disposizioni non pregiudicano, nei riguardi dei detti prodotti, originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia o dall'Italia, il diritto a fruire del trattamento della Nazione piu' favorita, in virtu' dell'art. 8 del Trattato del 23 marzo 1921.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1251~convenzione-art1 · fonte del testo
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