1. Il presente Accordo entrera' in vigore definitivamente il 1 ottobre 1984 o ad ogni altra data successiva se 12 governi di paesi produttori che detengono almeno il 55 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato A del presente Accordo e 16 governi dei paesi consumatori che detengono almeno il 70 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato B del presente Accordo, hanno firmato definitivamente il presente Accordo o l'hanno rettificato, accettato od approvato, o vi hanno aderito, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 34 o all'articolo 35. 2. Se il presente Accordo non entra in vigore definitivamente il 1 ottobre 1984, entrera' in vigore a titolo provvisorio a detta data o ad ogni altra data nel corso dei sei mesi successivi, se 10 governi di paesi produttori che detengono almeno il 50 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato A del presente Accordo e 14 governi dei paesi consumatori che detengono almeno il 65 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato B del presente Accordo, hanno firmato definitivamente il presente Accordo o lo hanno ratificato, accettato, o approvato conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 34, o hanno notificato al depositario, conformemente all'articolo 36, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio. 3. Se le condizioni di entrata in vigore previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte al 1 aprile 1985, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitera' i governi che avranno firmato definitivamente il presente Accordo o l'avranno ratificato, accettato od approvato conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 34, o che avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi al piu' presto per decidere se il presente Accordo entrera' in vigore nei loro confronti, a titolo provvisorio o definitivo, tutto o in parte. I governi che decideranno di fare entrare in vigore il presente Accordo tra di loro a titolo provvisorio potranno riunirsi ogni tanto per considerare la situazione e decidere se il presente Accordo entrera' in vigore tra di loro a titolo definitivo. 4. Per ogni governo che non ha notificato al depositario, conformemente all'articolo 36, che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio e che deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo entrera' in vigore alla data di detto deposito. 5. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochera' la prima sessione del Consiglio appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art37 · fonte del testo

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