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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951
Legge 25 febbraio 1953, n. 124
- Aggiornato al
- 25 marzo 1953
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 23
- Art. iAccordo culturale fra l'Italia e il Regno Unito Il Governo della Repubblica italiana e il…
- Art. iiArt. II Subordinatamente a quanto previsto nei seguenti paragrafi 2) e 3), ciascuna delle…
- Art. iiiArt. III Le Alte Parti Contraenti promuoveranno lo scambio fra i loro rispettivi…
- Art. ivArt. IV Le Alte Parti Contraenti istituiranno reciprocamente borse di studio e…
- Art. vArt. V Le Alte Parti Contraenti favoriranno la piu' stretta collaborazione tra le…
- Art. viArt. VI Le Alte Parti Contraenti stabiliranno i limiti e le condizioni in cui i titoli di…
- Art. viiArt. VII Ciascuna Parte Contraente favorira' l'istituzione e lo sviluppo di corsi di…
- Art. viiiArt. VIII Le Alte Parti Contraenti favoriranno mediante inviti e sovvenzioni le…
- Art. ixArt. IX Le Alte Parti Contraenti coopereranno allo scopo di promuovere in ciascun Paese…
- Art. xArt. X Ciascuna Parte Contraente accordera' ogni facilitazione per l'importazione…
- Art. xiArt. XI Subordinatamente a quanto previsto nell'art. 19, ciascuna Parte Contraente…
- Art. xiiArt. XII Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sara' costituita una Commissione…
- Art. xiiiArt. XIII L'intera Commissione Mista si riunira' ogni volta che sia necessario ed almeno…
- Art. xivArt. XIV La Commissione Mista e le sue Sezioni avranno la facolta' di aggregarsi dei…
- Art. xvArt. XV La Commissione Mista e ciascuna Sezione determineranno le proprie regole di…
- Art. xviArt. XVI Uno dei primi compiti della Commissione Mista sara' quello di formulare in…
- Art. xviiArt. XVII Ciascuna delle Parti Contraenti potra' designare di tempo in tempo…
- Art. xviiiArt. XVIII Nel presente Accordo le espressioni "territorio" e "Paese" significano, per…
- Art. xixArt. XIX Nessuna delle clausole del presente Accordo dovra' intendersi come modifica…
- Art. xxArt. XX. Il presente Accordo sara' ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratifica…
- Art. xxiArt. XXI Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo minimo di cinque anni…
