[1]Art. VI

[2]Le Alte Parti Contraenti stabiliranno i limiti e le condizioni in cui i titoli di studio intermedi e finali di uno dei due Paesi potranno essere riconosciuti come equivalenti ai corrispondenti titoli di studio intermedi e finali dell'altro, sia ai fini accademici sia, in determinati casi, per l'esercizio professionale. Le Parti Contraenti stabiliranno quali accordi potranno essere presi per il riesame delle disposizioni che regolano l'esercizio della professione medica nei rispettivi Paesi.

Testo vigente dal 25 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124~artvi · fonte del testo

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