[1]Art. XII

[2]Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sara' costituita una Commissione Mista permanente di dieci membri. La Commissione sara' divisa in due sezioni, una composta di membri italiani e con sede in Roma, l'altra di membri britannici e con sede in Londra. Ogni sezione comprendera' cinque membri. Il Foreign Office, d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nominera' i membri della Sezione Britannica e il Ministero degli Affari Esteri italiano d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo della Repubblica italiana nominera' i membri della Sezione italiana. Ciascuna Parte Contraente determinera' le condizioni di nomina dei membri della propria Sezione e avra' la facolta' di nominare membri supplenti.

Testo vigente dal 25 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124~artxii · fonte del testo

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