Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunita'. A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art212 · fonte del testo

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