[1]Condizioni di partecipazione

[2]1. Un soggetto appaltante subordina la partecipazione a un appalto unicamente a quelle condizioni essenziali per garantire che i fornitori possiedano la capacita' giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto. 2. Nello stabilire se un fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, il soggetto appaltante ne valuta la capacita' finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attivita' d'impresa da questi svolta tanto all'interno quanto al di fuori del territorio della parte cui il soggetto appaltante appartiene e non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto, il fornitore debba avere in precedenza ottenuto l'aggiudicazione di uno o piu' contratti da un soggetto appaltante di una determinata parte o debba avere una precedente esperienza di lavoro nel territorio di una determinata parte. 3. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 2, il soggetto appaltante si basa sulle condizioni previamente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara. 4. Un soggetto appaltante puo' escludere dalla partecipazione un fornitore per motivi quali fallimento, false dichiarazioni, gravi o persistenti inadempienze nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti, condanne per crimini o altri reati gravi, colpa professionale grave o evasione fiscale. 5. Un soggetto appaltante puo' chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nonche' i subappaltatori proposti. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilita' del contraente principale.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art178 · fonte del testo

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