Sovvenzioni all'esportazione e altre misure di effetto equivalente 1. Ai fini del presente articolo le "sovvenzioni all'esportazione" hanno lo stesso significato attribuito al termine nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura, comprese le eventuali modifiche di tale articolo. 2. Le parti condividono l'obiettivo di collaborare in seno all'OMC per raggiungere un accordo inteso ad eliminare le sovvenzioni all'esportazione e altre misure di effetto equivalente relative ai prodotti agricoli. 3. All'entrata in vigore del presente accordo nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli completamente e immediatamente liberalizzati o su quelli completamente ma non immediatamente liberalizzati che beneficiano di un contingente esente da dazi all'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), destinati al territorio di un'altra parte. 4. Nessuna delle parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli completamente ma non immediatamente liberalizzati e che non beneficiano di un contingente esente da dazi all'entrata in vigore del presente accordo, a decorrere dalla data in cui tali prodotti sono completamente liberalizzati. 5. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 3 e 4, se una parte mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni o altre misure di effetto equivalente sull'esportazione di prodotti agricoli parzialmente o completamente liberalizzati verso un'altra parte, la parte importatrice puo' applicare una tariffa aggiuntiva che innalza i dazi doganali sull'importazione di tali prodotti ad un livello pari al valore piu' basso tra il dazio NPF applicato o l'aliquota di base fissata nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), per il periodo stabilito per il mantenimento della sovvenzione all'esportazione. 6. Per consentire alla parte importatrice di eliminare la tariffa aggiuntiva applicata conformemente al paragrafo 5, la parte esportatrice fornisce informazioni dettagliate atte a dimostrare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari