[1]Obiettivo e ambito di applicazione

[2]1. Le parti, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo OMC e al fine di agevolare la loro integrazione economica, lo sviluppo sostenibile e la continua integrazione nell'economia mondiale, tenendo conto delle differenze nel livello di sviluppo delle parti, fissano le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico. 2. Nessuna disposizione del presente titolo puo' interpretarsi come tale da imporre a una parte di privatizzare imprese pubbliche o come tale da comportare obblighi in materia di appalti pubblici. 3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse da una parte15. 4. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi. 5. Fatte salve le disposizioni del presente titolo, ciascuna delle parti si riserva il diritto di esercitare i suoi poteri, di legiferare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi di politica pubblica. 6. Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. 7. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle parti da un impegno specifico previsto dal presente titolo e dai suoi allegati16.

[3]-------- 15 Ai fini del presente paragrafo il termine "sovvenzioni" comprende i prestiti, le garanzie e le assicurazioni che beneficiano di sostegno pubblico. 16 Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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