[1]Trasparenza delle informazioni sugli appalti

[2]1. I soggetti appaltanti comunicano tempestivamente ai fornitori partecipanti le decisioni di aggiudicazione dei loro appalti e, ove richiesto, la comunicazione viene data per iscritto. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 189, paragrafi 2 e 3, i soggetti appaltanti spiegano al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi del rifiuto della sua offerta e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario. 2. Entro settantadue giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente titolo, il soggetto appaltante pubblica un avviso di aggiudicazione recante almeno le informazioni di cui all'appendice 7 dell'allegato XII (Appalti pubblici) utilizzando il mezzo di comunicazione appropriato, cartaceo o elettronico, di cui all'appendice 2 dell'allegato XII (Appalti pubblici). Nel caso in cui venga utilizzato unicamente un mezzo elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. 3. Il soggetto appaltante predispone relazioni e registri delle procedure di gara riguardanti gli appalti disciplinati, comprese le relazioni di cui all'appendice 7 dell'allegato XII (Appalti pubblici), e li conserva per un periodo di almeno tre anni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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