[1]ACCORDO COMMERCIALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA COLOMBIA E IL PERU', DALL'ALTRA

[2]IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in prosieguo "Stati membri dell'Unione europea", e L'UNIONE EUROPEA, da una parte, e

[3]LA REPUBBLICA DI COLOMBIA (in prosieguo "Colombia") e LA REPUBBLICA DEL PERU' (in prosieguo "Peru'") in prosieguo anche "paesi andini firmatari", dall'altra,

[4]CONSIDERANDO l'importanza dei legami storici e culturali e i legami speciali di amicizia e cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i paesi andini firmatari, nonche' il loro desiderio di promuovere l'integrazione economica tra le parti; DECISI a rafforzare tali legami a partire dagli attuali meccanismi che disciplinano le relazioni tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i paesi andini firmatari; RIAFFERMANDO il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; CONTRIBUENDO allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale e regionale e offrendo uno stimolo alla cooperazione internazionale; DESIDERANDO promuovere un ampio sviluppo economico allo scopo di ridurre la poverta', creare nuove possibilita' di impiego e migliori condizioni di lavoro, nonche' di innalzare il tenore di vita nei rispettivi territori grazie alla liberalizzazione e all'espansione degli scambi e degli investimenti tra i loro territori; IMPEGNATI ad attuare il presente accordo in linea con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, compresi la promozione del progresso economico, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela dell'ambiente, conformemente agli impegni internazionali assunti dalle parti; BASANDOSI sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominato "accordo OMC"); DECISI a eliminare le distorsioni negli scambi commerciali reciproci e a impedire l'introduzione di inutili ostacoli al commercio; DECISI a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e a favorire il commercio e gli investimenti tra le parti, come pure a promuovere fra di loro un dialogo regolare su tali questioni; DESIDERANDO promuovere la competitivita' delle loro imprese sui mercati internazionali dotandole di un quadro giuridico prevedibile per le loro relazioni commerciali e di investimento; CONSIDERANDO le differenze a livello di sviluppo socioeconomico tra i paesi andini firmatari e l'Unione europea e i suoi Stati membri; AFFERMANDO il loro diritto di utilizzare, nella misura piu' ampia possibile, i margini di flessibilita' previsti nel quadro multilaterale per la tutela dell'interesse pubblico; RICONOSCENDO che i paesi andini firmatari sono membri della Comunita' andina e che a norma della decisione 598 della Comunita' andina, quando i suoi paesi membri negoziano accordi commerciali con paesi terzi, si mantiene l'ordinamento giuridico andino nelle relazioni reciproche tra i paesi membri della Comunita' andina; RICONOSCENDO l'importanza dei rispettivi processi di integrazione regionale dell'Unione europea e dei paesi andini firmatari nel quadro della Comunita' andina, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

[5]ARTICOLO 1

[6]Principi generali

[7]Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonche' del principio dello Stato di diritto e' alla base delle politiche interne ed internazionali delle parti. Il rispetto di tali principi costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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