- RISARCIMENTO PER DANNI E PERDITE 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o di altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, o disordini civili, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori un trattamento, in materia di compenso, restituzione, indennizzo o altra forma di soluzione, non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi investitori o a quelli di un Paese terzo. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi del presente Articolo dovranno essere liberamente trasferibili in ogni valuta convertibile. 2. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una delle due Parti Contraenti che abbiano subito perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di uno degli accadimenti di cui a detto paragrafo e cioe':

  • a)confisca delle loro proprieta' da parte delle sue forze o autorita', o,
  • b)distruzione delle loro proprieta' da parte delle sue forze o autorita' non occorsa in azioni di combattimento o non richiesta dalla necessita' della situazione, dovranno vedersi accordare la restituzione o un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili ed essere effettuati in ogni valuta convertibile.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;12~accordo-art6 · fonte del testo

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