- Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti subiscano danni o perdite a causa di guerre, conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, scontri o altri avvenimenti analoghi nel territorio dell'altra parte Contraente, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori un trattamento in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altra soluzione, non meno favorevole di quella che la Parte Contraente concede ai suoi investitori o a quelli di un Paese terzo. 2. Fatto salvo quanto sancito dal paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una delle due Parti Contraenti che abbiano subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di uno degli accadimenti di cui a detto paragrafo e cioe':

  • a)confisca della loro proprieta' da parte delle sue forze dell'ordine o autorita';
  • b)distruzione delle loro proprieta' da parte delle sue forze dell'ordine od autorita' non causate in azioni di combattimento o non richieste dalla necessita' della situazione; dovranno vedersi accordare un giusto ed adeguato risarcimento per i danni e le perdite subite durante il periodo della confisca o a seguito della distruzione della proprieta'. 3. I risarcimenti dovuti a seguito degli accadimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo dovranno essere liberamente trasferibili in valuta convertibile senza indebito ritardo.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;224~accordo-art4 · fonte del testo

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