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[1]Per provvedere alla spesa necessaria alla istituzione ed al funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, a norma del R. decreto 29 marzo 1928, e' costituito un apposito fondo dell'ammontare massimo di L. 20,000,000, a formare e mantenere il quale contribuiscono:
- a)la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, per i cinque decimi dell'annuo fabbisogno, fino ad un massimo di L. 10,000,000;
- b)il «Fondo speciale delle corporazioni» di cui all'articolo 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per un decimo, Fino al massimo di L. 1,000,000;
- c)per la meta' della residua somma occorrente, le Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, dei bancari, della gente del mare e dell'aria;
- d)e, per l'altra meta', la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, la Confederazione nazionale fascista dei commercianti, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e navigazione interna, la Confederazione generale bancaria fascista, secondo il riparto che sara' determinato dalla Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto, tenuto conto delle attivita' economiche e delle categorie di prestatori di opera, per le quali gli uffici sono istituiti.
[2]Art. 2.
[3]Per l'amministrazione del fondo, di cui all'art. 1 del presente decreto, e' istituita, presso il Ministero delle corporazioni e sotto la presidenza del Ministro o del Sottosegretario di Stato, una Commissione composta:
[4]1° del direttore generale dei servizi amministrativi delle corporazioni;
[5]2° di un direttore capo divisione della stessa Direzione generale;
[6]3° di un funzionario rappresentante il Ministero dell'economia nazionale;
[7]4° di un funzionario rappresentante il Ministero delle finanze; 5° di un rappresentante della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
[8]La Commissione delibera a maggioranza.
[9]In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
[10]Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A del Ministero delle corporazioni, di grado non inferiore all'8°.
[11]Alle riunioni della Commissione indette per gli scopi indicati al n. 1 e al n. 2 dell'articolo seguente interviene, con voto consultivo, un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni cui interessi l'istituzione o il funzionamento dell'Ufficio di collocamento o il riparto della spesa.
[12]Art. 3.
[13]Alla Commissione, di cui all'articolo precedente, spetta:
[14]1° determinare la spesa occorrente per la istituzione ed il funzionamento di ciascun Ufficio di collocamento, in base alle proposte del Ministero delle corporazioni;
[15]2° ripartire l'ammontare della spesa stessa fra gli enti indicati nell'art. 1, nella proporzione dal medesimo stabilita;
[16]3° provvedere per la riscossione delle singole quote di contributo e per il deposito di esse in conto corrente presso la Banca d'Italia;
[17]4° disporre l'accreditamento delle somme assegnate agli uffici in appositi conti correnti, da aprirsi presso le succursali competenti della Banca d'Italia, in favore delle Commissioni amministrative degli Uffici di collocamento nazionali e interprovinciali, e in favore delle Sezioni lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia per gli Uffici di collocamento provinciali;
[18]5° compilare, in base ai bilanci consuntivi dei singoli uffici, comunicati dal Ministero delle corporazioni, il rendiconto generale della spesa sostenuta durante l'anno finanziario.
[19]Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione e' comunicata al Ministero dell'economia nazionale.
[20]Art. 4.
[21]Oltre i rappresentanti dei Ministeri indicati al n. 4 dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fa parte del Comitato speciale per la disoccupazione un funzionario del Ministero delle corporazioni, in rappresentanza del Ministero stesso.
[22]Art. 5.
[23]Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
[24]Il Capo del Governo, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[25]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[26]Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII
[27]VITTORIO EMANUELE.
[28]Mussolini - Rocco - Mosconi - Martelli.
[29]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 24 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
