Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1929 al 16 dicembre 2009. 674 parole tolte, 20 parole aggiunte in 33 capoversi.
tolto: Per provvedere alla spesa necessaria alla istituzione ed al funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, a norma del R. decreto 29 marzo 1928, e' costituito un apposito fondo dell'ammontare massimo diL. 20,000,000, a formare e mantenere il quale contribuiscono:
tolto: a) la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, per i cinque decimi dell'annuo fabbisogno, fino ad un massimo di L. 10,000,000;
tolto: b) il «Fondo speciale delle corporazioni» di cui all'articolo 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per un decimo, Fino al massimo di L. 1,000,000;
tolto: c) per la meta' della residua somma occorrente, le Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, dei bancari, della gente del mare e dell'aria;
tolto: d) e, per l'altra meta', la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, la Confederazione nazionale fascista dei commercianti, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e navigazione interna, la Confederazione generale bancaria fascista, secondo il riparto che sara' determinato dalla Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto, tenuto conto delle attivita' economiche e delle categorie di prestatori di opera, per le quali gli uffici sono istituiti.
tolto: Art. 2.
tolto: Per l'amministrazione del fondo, di cui all'art. 1 del presente decreto, e' istituita, presso il Ministero delle corporazioni e sotto la presidenza del Ministro o del Sottosegretario di Stato, una Commissione composta:
tolto: 1° del direttore generale dei servizi amministrativi delle corporazioni;
tolto: 2° di un direttore capo divisione della stessa Direzione generale;
tolto: 3° di un funzionario rappresentante il Ministero dell'economia nazionale;
tolto: 4° di un funzionario rappresentante il Ministero delle finanze; 5° di un rappresentante della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
tolto: La Commissione delibera a maggioranza.
tolto: In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
tolto: Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A del Ministero delle corporazioni, di grado non inferiore all'8°.
tolto: Alle riunioni della Commissione indette per gli scopi indicati al n. 1 e al n. 2 dell'articolo seguente interviene, con voto consultivo, un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni cui interessi l'istituzione o il funzionamento dell'Ufficio di collocamento o il riparto della spesa.
tolto: Art. 3.
tolto: Alla Commissione, di cui all'articolo precedente, spetta:
tolto: 1° determinare la spesa occorrente per la istituzione ed il funzionamento di ciascun Ufficio di collocamento, in base alle proposte del Ministero delle corporazioni;
tolto: 2° ripartire l'ammontare della spesa stessa fra gli enti indicati nell'art. 1, nella proporzione dal medesimo stabilita;
tolto: 3° provvedere per la riscossione delle singole quote di contributo e per il deposito di esse in conto corrente presso la Banca d'Italia;
tolto: 4° disporre l'accreditamento delle somme assegnate agli uffici in appositi conti correnti, da aprirsi presso le succursali competenti della Banca d'Italia, in favore delle Commissioni amministrative degli Uffici di collocamento nazionali e interprovinciali, e in favore delle Sezioni lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia per gli Uffici di collocamento provinciali;
tolto: 5° compilare, in base ai bilanci consuntivi dei singoli uffici, comunicati dal Ministero delle corporazioni, il rendiconto generale della spesa sostenuta durante l'anno finanziario.
tolto: Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione e' comunicata al Ministero dell'economia nazionale.
tolto: Art. 4.
tolto: Oltre i rappresentanti dei Ministeri indicati al n. 4 dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fa parte del Comitato speciale per la disoccupazione un funzionario del Ministero delle corporazioni, in rappresentanza del Ministero stesso.
tolto: Art. 5.
tolto: Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
tolto: Il Capo del Governo, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Rocco - Mosconi - Martelli.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1181~art1 · fonte del testo
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