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Per ciascun membro effettivo delle commissioni sanitarie provinciali e regionali deve essere nominato con le stesse modalita' un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo. Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni l'invalido puo' farsi assistere da un medico di fiducia. Le commissioni sanitarie provinciali e regionali durano in carica tre anni.

Testo in vigore dal 2 aprile 1971 al 27 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art10 · fonte del testo

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