[1]Scelta del foro

[2]1. Il ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente capo lascia impregiudicate eventuali azioni in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie, o nel quadro di altri accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie. 2. In deroga al paragrafo 1, in relazione a una determinata misura, una parte si astiene dal denunciare nel foro competente la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma del presente accordo e dell'accordo OMC o di altri accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie. Dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, una parte si astiene dal denunciare la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma dell'altro accordo presso l'altro foro, a meno che il foro scelto per primo non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo. 3. Ai fini del presente articolo:

  • a)i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;
  • b)i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1; e
  • c)i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma di qualsiasi altro accordo internazionale si ritengono avviati conformemente a tale accordo. 4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. Ne' l'accordo OMC ne' l'accordo di libero scambio possono essere invocati per impedire a una parte di prendere le misure del caso a norma dell'articolo 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione).

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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