[1]Mediazione

[2]1. Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di far ricorso alla mediazione. 2. Il ricorso alla mediazione e' volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia. 3. Il ricorso alla mediazione puo' essere disciplinato dalle regole di cui all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti). I termini di cui all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia. 4. Il mediatore e' nominato di comune accordo tra le parti della controversia. Il mediatore puo' a tal fine essere designato tra i membri del tribunale nominati a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) o tra i membri del tribunale d'appello nominati a norma dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello). Le parti della controversia possono anche chiedere al presidente del tribunale di nominare un mediatore tra i membri del tribunale che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione ne' del Vietnam. 5. Una volta che le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, i termini di cui all'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafi 2 e 5, all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 6, e all'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 5, sono sospesi nel periodo compreso tra la data in cui si e' convenuto di fare ricorso alla mediazione e la data in cui una delle parti della controversia abbia deciso di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia. Su richiesta di entrambe le parti della controversia, se una divisione del tribunale e' stata costituita a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), la divisione sospende il procedimento fino alla data in cui una delle parti della controversia decide di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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