[1]Termini

[2]1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica delle relazioni e dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo diversamente indicato. 2. I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale puo', in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui alla presente sezione, precisando le motivazioni di tale proposta.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art325 · fonte del testo

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