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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935 - Anno XIII, n. 423, che autorizza i comuni ad emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso di segnalazioni acustiche degli autoveicoli anche nelle ore del giorno, in determinate zone e vie cittadine, con l'aggiunta del seguente art. 4:
[8]«A parziale deroga del VII comma dell'art. 59 delle norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' data facolta' ai conducenti di autoveicoli che circolino nelle ore notturne nei centri abitati ove esista divieto di segnalazioni acustiche, di usare i fari abbaglianti per dare avviso del loro approssimarsi. L'uso dei fari e' obbligatorio in prossimita' degli incroci, delle biforcazioni, delle curve stradali ovvero anche nei sorpassi di altri autoveicoli. In tutti i casi suddetti la proiezione della luce dovra' essere effettuata a brevi intermittenze».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 3 giugno 1935, Anno XIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Razza - Benni
[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 9 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
