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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 31 luglio 1962 · Legge 26 ottobre 1964, n. 1141
- Aggiornato al
- 14 novembre 1964
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1Convenzione monetaria tra lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana…
- Art. 2Le monete, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle…
- Art. 3Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano…
- Art. 4Lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana avranno facolta' di domandare…
- Art. 5La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. La coniazione…
- Art. 6In Sede Vacante, nell'anno nel quale si e' verificata la vacanza, lo Stato della Citta'…
- Art. 7Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra…
- Art. 8La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete…
- Art. 9La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile. Essa restera' in…
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