Art. 5 (Convenzione)
La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete diverse dall'oro non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di cento milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre dieci milioni di pezzi.
Testo vigente dal 14 novembre 1964
