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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991
Legge 14 febbraio 1994, n. 114
- Aggiornato al
- 22 febbraio 1994
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a…
- Art. 3All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.600.000.000…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA UNA PARTE E LE NAZIONI UNITE E…
- Art. iiARTICOLO II Sede Sezione Il Governo fornira', o fara' in modo che siano messi a…
- Art. iiiARTICOLO III Inviolabilita' della sede Sezione 4 (a) La sede e' inviolabile. Nessun…
- Art. ivARTICOLO IV Protezione della sede Sezione 5 (a) Le Competenti Autorita' Italiane useranno…
- Art. vARTICOLO V Servizi pubblici della sede Sezione 7 (a) Le competenti Autorita' Italiane si…
- Art. viARTICOLO VI Beni appartenenti al PAM Sezione 8 (a) Il PAM ed i sui beni, ovunque situati…
- Art. viiARTICOLO VII Comunicazioni e trasporti Sezione 12 (a) Tutte le comunicazioni dirette al…
- Art. viiiARTICOLO VIII Esecuzione da tassazioni Sezione 15 Per quanto concerne tutte le attivita'…
- Art. ixARTICOLO IX Agevolazioni finanziarie Sezione 18 (a) Senza essere sottoposto ad alcun…
- Art. xARTICOLO X Transito e soggiorno Sezione 19 (a) Il Governo adottera' tutte le misure…
- Art. xiARTICOLO XI Rappresentanti alle riunioni del PAM Sezione 21 I rappresentanti dei governi…
- Art. xiiARTICOLO XII Esperti incaricati di missioni od in servizio presso organi sussidiari del…
- Art. xiiiARTICOLO XIII Funzionari del PAM Sezione 30 I funzionari del PAM godranno nel territorio…
- Art. xivARTICOLO XIV Lasciapassare Sezione 35 Il Governo riconoscera' ed accettera' il…
- Art. xvARTICOLO XV Accordi suppletivi Sezione 36 Le Nazioni Unite e l'Organizzazione delle…
- Art. xviARTICOLO XVI Interpretazione Sezione 37 (a) Nel caso in cui il Governo sia tenuto ad…
- Art. xviiARTICOLO XVII Emendamenti Sezione 38 Su richiesta delle Nazioni Unite e…
- Art. xviiiARTICOLO XVIII Soluzione delle controversie Sezione 39 Qualsiasi controversia concernente…
- Art. xixARTICOLO XIX Disposizioni generali Sezione 40 Fermi restando i privilegi e le immunita'…
- Art. xxARTICOLO XX Entrata in vigore e cessazione Sezione 46 (a) Il presente Accordo entrera' in…
