ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DA UNA PARTE E LE NAZIONI UNITE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA DALL'ALTRA RIGUARDANTE LA SEDE PER IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE Il Governo della Repubblica Italiana, le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). Viste le risoluzioni 1714(XVI), 2095(XX), 3348(XXIX) e 3404(XXX) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e le risoluzioni n. 1/61, 4/65 e 22/75 della Conferenza dell'Organizzazione della Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura concernenti l'istituzione ed il funzionamento del Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO (PAM); Considerato che il PAM, in conformita' alle pertinenti decisioni delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, e' attualmente situato presso la sede della FAO a Roma; Riconosciuto il carattere umanitario dell'attivita' del PAM nonche' il suo importante ruolo nella lotta contro la fame e la poverta' nel mondo; Preso atto dell'espressa intenzione del Governo della Repubblica Italiana di fornire al PAM i servizi necessari allo svolgimento delle sue funzioni ivi compresi, fra l'altro, propri immobili adeguati; Vista inoltre la Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 e la Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni specializzate approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, entrambe applicabili al Programma Alimentare Mondiale ONU/FAO, ed alle quali l'Italia e' Parte; Riconosciuta la necessita' di integrare le disposizioni delle sopracitate Convenzioni al fine di regolare le relazioni tra il PAM ed il Governo della Repubblica Italiana relativamente alla sede del PAM; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Sezione I Nel presente accordo: (a) l'espressione "PAM" significa il Programma Alimentare Mondiale istituito da risoluzioni dell'assemblea Generale delle Nazioni Unite e della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura; (b) l'espressione "il Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana; (c) l'espressione "Direttore Esecutivo" significa il Direttore Esecutivo del PAM e, in sua assenza, il funzionamento da lui designato per sostituirlo; (d) l'espressione "le competenti Autorita' Italiane" significa le Autorita' nazionali ed altre della Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformita' delle legge e degli usi della Repubblica Italiana; (e) l'espressione "sede" significa: (i) qualsiasi terreno od edificio, o parte di essi, posto a disposizione del PAM dal Governo o preso in locazione dal o per conto del PAM sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede; (ii) ogni altro terreno od edificio, o parte di essi, sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso, per riunioni convocate dal PAM; (f) l'espressione "beni del PAM" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti al PAM o in suo possesso o da esso amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (g) l'espressione "archivi del PAM" include gli atti, la corrispondenza i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computers, le fotografie e i filmati, le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti al PAM o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; e (h) l'espressione "funzionari del PAM" include il Direttore Esecutivo e tutto il personale del PAM nominato da lui o in suo nome. Sezione 2 Salvo disposizioni diverse, ogni riferimento al presente Accordo includera' gli eventuali accordi suppletivi conclusi conformemente alla sezione 36.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-arti · fonte del testo

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