Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995 · Legge 7 aprile 1997, n. 112
- Aggiornato al
- 2 maggio 1997
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA SULLA…
- Art. 2- Promozione e protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno…
- Art. 3- Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti…
- Art. 4- Risarcimento per danni o Perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti…
- Art. 5- Esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti…
- Art. 6- Rimpatrio di capitali, profitti e utili da investimento 1. Ciascuna Parte Contraente…
- Art. 7- Surroga 1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia fornito una…
- Art. 8- Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno…
- Art. 9- Composizione delle controversie in materia di investimento 1. Tutte le controversie…
- Art. 10- Composizione delle controversie tra Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che…
- Art. 11- Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal…
- Art. 12- Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore nel momento in cui le due…
- Art. 13- Emendamenti Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo potranno essere…
- Art. 14- Durata e cessazione 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni dalla data…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Accordo». torna al corpo dell’atto
