- Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente sul mercato applicabile alla data in cui l'investitore ne ha fatto richiesta, ad eccezione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 5. 2. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo saranno considerati adempiuti quando l'investitore avra' espletato le proce- dure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 2 maggio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;112~accordo-art8 · fonte del testo

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