[1]Strumenti aventi lo scopo di dichiarare la nullita' di un trattato, di porvi termine, di effettuarne il ritiro o di sospenderne l'applicazione.

[2]1. La notifica prevista al paragrafo 1 dell'articolo 65 deve essere fatta per iscritto. 2. Qualsiasi atto che dichiari la nullita' di un trattato, vi ponga termine o attui il ritiro o la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 65, deve essere redatto in uno strumento comunicato alle altre parti. Se lo strumento non e' firmato dal Capo dello Stato, dal Capo del Governo o dal Ministro degli affari esteri, il rappresentante dello Stato che fa la comunicazione puo' essere invitato ad esibire i suoi pieni poteri.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art67 · fonte del testo

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