[1]Espressione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato

[2]1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato viene espresso con la firma del rappresentante di tale Stato:

  • a)quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto;
  • b)quando sia stato accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che la firma avrebbe avuto tale effetto; o
  • c)quando l'intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel corso dei negoziati.

[3]2. Ai fini del paragrafo 1:

  • a)la parafatura di un testo equivale alla firma di un trattato quando sia accertato che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano cosi' convenuto;
  • b)la firma ad referendum di un trattato da parte del rappresentante di uno Stato, qualora venga confermata da quest'ultimo, equivale alla firma definitiva del trattato.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art12 · fonte del testo

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