[1]Restrizione particolare del potere di esprimere il consenso di uno Stato

[2]Se il potere di un rappresentante di esprimere il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un determinato trattato e' stato oggetto di particolari restrizioni, il fatto che detto rappresentante non ne abbia tenuto conto non puo' essere invocato come suscettibile di infirmare il consenso da lui espresso, a meno che la restrizione non sia stata notificata, prima che tale consenso venisse espresso, agli altri Stati che hanno partecipato al negoziato.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art47 · fonte del testo

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