[1]Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato mediante lo scambio degli strumenti costituenti un trattato

[2]Il consenso degli Stati ad essere vincolati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati fra di loro viene espresso con tale scambio:

  • a)quando gli strumenti prevedono che il loro scambio avra' tale effetto; o
  • b)quando sia d'altro canto accertato che tali Stati avevano convenuto che lo scambio degli strumenti avrebbe avuto tale effetto.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art13 · fonte del testo

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