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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note · Legge 7 aprile 1997, n. 111
- Aggiornato al
- 2 maggio 1997
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1ACCORDO RELATIVO ALLA SEDE TRA LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL…
- Art. 2- Sostegno generale 1. L'Italia adotta tutti i provvedimenti necessari ad aiutare la…
- Art. 3- Comunicazioni 1. La Fondazione e' autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito…
- Art. 4- Responsabilita' giuridica internazionale La responsabilita' giuridica internazionale…
- Art. 5- Responsabilita' per danni o pregiudizi. 1. La Fondazione e' responsabile di tutti i…
- Art. 6- Disposizioni generali 1. L'Italia applica alla Fondazione i privilegi e le immunita'…
- Art. 7- Immunita' 1. La Fondazione, i suoi beni e i suoi averi, ovunque situati, non possono…
- Art. 8- Esenzione da tasse e imposte 1. La Fondazione, le sue proprieta' e i suoi beni, entro i…
- Art. 9- Importazioni e esportazioni 1. La Fondazione e' esente da ogni dazio doganale, imposta…
- Art. 10- Veicoli della Fondazione La Fondazione e' esente da "dazi" o da ogni altro diritto…
- Art. 11- Personale della Fondazione 1. Il personale della Fondazione e' composto dalle seguenti…
- Art. 12- Sicurezza sociale 1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidita' e…
- Art. 13- Disposizioni particolari 1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o…
- Art. 14- Risoluzione delle controversie Tutte le controversie relative all'applicazione del…
- Art. 15- Entrata in vigore Il presente Accordo relativo alla sede entra' in vigore dopo la…
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