- Importazioni e esportazioni 1. La Fondazione e' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione; le autorita' italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione. 2. I beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione e le competenti autorita' italiane, che comporteranno piu' specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico. 3. I prodotti e i materiali importati o esportati dalla Fondazione, o a suo nome, o per suo conto, e necessari alle strutture e al suo funzionamento, in Italia sono esenti da "dazi" e da ogni altro diritto di importazione o esportazione, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione. I beni e i materiali importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'unione; le autorita' italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione. 4. I beni importati in esenzione delle imposte e dei diritti, conformemente alle clausole del presente accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorita' italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.

Testo vigente dal 2 maggio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;111~accordo-art9 · fonte del testo

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