[1]Recesso

[2](1) Ogni membro puo', in qualsiasi momento, recedere dalla Banca mediante notifica scritta alla sede principale della medesima. (2) Il recesso diviene effettivo, e l'adesione cessa, alla data precisata nella notifica, ma in nessun caso prima di sei (6) mesi successivi alla data in cui la Banca ha ricevuto la notifica. Prima che il recesso divenga effettivo, il membro puo' tuttavia comunicare per iscritto in qualsiasi momento alla Banca l'annullamento della sua notifica di recesso. (3) Un membro che recede conserva, verso la Banca, gli obblighi cui sottostava, per l'insieme dei suoi impegni diretti e condizionali, alla data di ricezione della notifica di recesso. Se quest'ultimo diviene effettivo, il membro non assume alcuna responsabilita' per gli obblighi risultanti da operazioni fatte dalla Banca dopo la data in cui la Banca ha ricevuto la notifica di recesso.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art37 · fonte del testo

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