DEI MEMBRI DI RITIRARSI 1. Ciascun membro puo' ritirarsi dalla Banca in qualsiasi momento invitando alla Banca, presso la sua sede principale, una notifica scritta. 2. Il ritiro di un membro diviene effettivo, e la sua partecipazione cessa, alla data specificata nella notifica, ma in ogni caso non prima di sei (6) mesi dal momento in cui la notifica e' stata ricevuta dalla Banca. Tuttavia, in qualsiasi momento prima che il ritiro diventi effettivo, il membro puo' notificare per iscritto la cancellazione della propria notifica relativa all'intenzione di ritirarsi.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art37 · fonte del testo

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