'

  • 1)(Criteri) La varieta' si reputa nuova quando, alla data del deposito della domanda di diritto di costitutore, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa non e' stato venduto ne' consegnato a terzi in altro modo, dal costitutore o con il suo consenso ai fini dello sfruttamento della varieta'
  • i)sul territorio della Parte contraente presso la quale la domanda e' stata depositata da oltre un anno e
  • ii)su un territorio diverso da quello della Parte contraente presso la quale la domanda e' stata depositata, da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.
  • 2)(Varieta' di recente creazione) Quando una Parte contraente applica la presente Convenzione a un genere o a una specie vegetale alla quale non applicava precedentemente la presente Convenzione o un Atto anteriore, essa puo' ritenere che una varieta' di recente creazione esistente alla data di tale estensione della protezione, soddisfi la condizione di novita' definita dal paragrafo 1) anche se la vendita o la consegna a terzi descritte nel suddetto paragrafo siano avvenute prima dei termini specificati dal suddetto paragrafo.
  • 3)("Territori") in alcuni casi) Ai fini del paragrafo 1), le Parti contraenti che sono Stati membri di un'unica e medesima organizzazione intergovernativa possono, quando i regolamenti di tale organizzazione lo richiedano, agire congiuntamente per assimilare gli atti compiuti sui territori degli Stati membri di tale organizzazione agli atti compiuti sul proprio territorio; in tal caso esse notificheranno tale assimilazione al Segretario generale.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art6 · fonte del testo

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