del diritto di costitutore

  • 1)(Esaurimento del diritto) Il diritto di costitutore non si estende alle attivita' riguardanti il materiale della sua varieta', o di una varieta' di cui all'articolo 14.5) che sia stato venduto o commercializzato in altro modo dal costitutore o con il suo consenso, sul territorio della Parte contraente interessata, oppure ogni altro materiale derivato dal suddetto materiale, a meno che tali atti:
  • i)non implichino una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta' in questione o
  • ii)non implichino un'esportazione del materiale della varieta' che consenta di riprodurre la varieta' in un paese che non protegge la varieta' del genere o della specie vegetale cui essa appartiene, salvo se il materiale esportato e' destinato al consumo.
  • 2)(Significato di "materiale") Ai fini del paragrafo 1) si intende per "materiale" con riferimento ad una varieta',
  • i)il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, di qualunque forma esso sia,
  • ii)il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, e
  • iii)qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta.
  • 3)("Territori" in alcuni casi) Ai fini del paragrafo 1), le Parti contraenti che sono Stati membri di un'unica e medesima organizzazione intergovernativa possono, quando i regolamenti di tale organizzazione lo richiedano, agire congiuntamente per assimilare gli atti compiuti sui territori degli Stati membri di tale organizzazione agli atti compiuti sul proprio territorio; esse notificheranno in tal caso tale assimilazione al Segretario generale.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art16 · fonte del testo

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