La varieta' si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varieta' la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta. In particolare, si considera che il deposito, in qualsiasi Paese, di una domanda per il conferimento di un diritto di costitutore per un'altra varieta' o per l'iscrizione di un'altra varieta' in un registro ufficiale delle varieta' rendera' notoriamente conosciuta quest'altra varieta' dalla data della domanda qualora questa abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione di tale altra varieta' nel registro ufficiale delle varieta' a seconda dei casi.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art7 · fonte del testo

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