Per favorire la partecipazione delle imprese nazionali all'esecuzione dei contratti finanziati dalla Comunita' mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione:

  • a)quando si tratta di eseguire lavori che, per la loro mole, interessano soprattutto le imprese degli Stati ACP, si organizza una procedura accelerata di bando di gara, con scadenze ravvicinate per il deposito delle offerte. Questa procedura accelerata e' organizzata per gare di appalto il cui importo e' stimato inferiore a 2 milioni di unita' di conto. Essa puo' essere avviata soltanto per appalti di lavori e comporta, per quanto concerne la presentazione delle offerte, scadenze fissate in conformita' della regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato. L'organizzazione d'una procedura accelerata per le gare d'appalto di imporlo inferiore a 2 milioni di unita' di conio non preclude alla Commissione la possibilita' di proporre all'accordo dello autorita' competenti dello Stato ACP una gara d'appalto internazionale quando si tratti di lavori che, per il loro carattere specializzato, possono interessare la concorrenza internazionale;
  • b)quando si tratta di eseguire lavori di importo inferiore a 2 milioni di unita' di conto, nel confrontare offerte equivalenti peri le loro caratteristiche economiche e tecniche si tiene conto di una preferenza del 10 per cento a favore delle imprese degli Stati ACP. Questa preferenza e' riservata alle imprese nazionali degli Stati ACP, determinate secondo la legislazione nazionale dei medesimi, a condizione che la sede fiscale e l'attivita' principale siano in uno Stato ACP e che una parte significativa del capitale e del personale dirigente sia fornita da uno o piu' Stati ACP;
  • c)quando si tratta di forniture, nel confrontare offerte equivalenti per le loro caratteristiche economiche e tecniche si tiene conto d'una preferenza del 15 per cento a favore delle imprese manifatturiere degli Stati ACP, industriali o artigianali. Questa preferenza e' riservata alle imprese nazionali degli Stati ACP che conferiscono un margine sufficiente di valore aggiunto.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art20 · fonte del testo

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